Il contratto di rete, introdotto nell’ordinamento italiano dall’art. 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5/2009, rappresenta uno strumento di aggregazione tra imprese finalizzato a promuovere la competitività e l’innovazione. Attraverso questo accordo, più imprenditori si impegnano, sulla base di un programma comune, a collaborare, a scambiarsi informazioni o prestazioni, o a esercitare in comune una o più attività rientranti nel proprio oggetto sociale. Per la sua validità, il contratto deve essere redatto per atto pubblico, scrittura privata autenticata o con firma digitale e deve essere iscritto nel registro delle imprese presso cui è iscritta ciascuna impresa partecipante.
La flessibilità di questo strumento si manifesta in particolare nella gestione dei rapporti di lavoro e nella capacità di aggregazione per la partecipazione a procedure di gara pubbliche.
1. La Gestione del Personale: Distacco e Codatorialità
Il legislatore ha previsto che le imprese aderenti a un contratto di rete possano gestire il personale attraverso due istituti specifici: il distacco e la codatorialità. Entrambe le opzioni sono contemplate dall’art. 30, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 276/2003, come modificato dalla L. n. 99/2013. La norma offre alle parti del contratto di rete un’alternativa per la gestione della forza lavoro, la cui scelta è rimessa alla loro autonomia negoziale [Tribunale di Torino, Sentenza n.2511 del 21 Maggio 2025][Corte di Appello di Torino, Sentenza n.66 del 3 aprile 2024].
1.1 Il Distacco di Personale
Il distacco si verifica quando un datore di lavoro (distaccante) pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa, a condizione che sussista un interesse specifico del distaccante [Tribunale Di Torino, Sentenza n.2511 del 21 Maggio 2025].
La disciplina del distacco all’interno di un contratto di rete presenta una significativa deroga rispetto al regime ordinario. L’art. 30, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 276/2003 stabilisce infatti che:
“qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del d.l. 10/02/2009 n. 5, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall’art. 2103 del c.c.” [Corte Di Appello Di Bari, Sentenza n.240 del 6 Aprile 2025][Corte di Appello di Bari, Sentenza n.2016 del 12 dicembre 2023].
Questa disposizione introduce una presunzione legale assoluta dell’interesse del distaccante, che non deve quindi essere provato caso per caso [Sez. Quinta Civile, Ordinanza n. 7745 del 09/03/2022]. L’interesse è considerato in re ipsa, derivando direttamente dall’esistenza e dall’operatività del programma di rete [Corte di Appello di Bari, Sentenza n.2016 del 12 dicembre 2023][Tribunale di Caltanissetta, Sentenza n.171 del 30 marzo 2024][Sez. Quinta Civile, Ordinanza n. 16067 del 09/06/2021][Sez. Quinta Civile, Ordinanza n. 7745 del 09/03/2022]. La giurisprudenza ha chiarito che il riferimento normativo all'”automaticità” va inteso proprio come una presunzione assoluta, legata al fatto giuridico ed economico della funzionalità del contratto di rete stesso [Sez. Quinta Civile, Ordinanza n. 7745 del 09/03/2022].
Nel regime del distacco, la titolarità del rapporto di lavoro rimane in capo al datore di lavoro originario (distaccante), che è responsabile degli obblighi retributivi e contributivi, mentre il potere direttivo e di controllo sulla prestazione lavorativa viene esercitato dal distaccatario [Tribunale Di Torino, Sentenza n.2511 del 21 Maggio 2025].
1.2 La Codatorialità
A differenza del distacco, la codatorialità rappresenta la possibilità per più imprese aderenti alla rete di essere congiuntamente titolari del rapporto di lavoro e di esercitare in modo condiviso i poteri datoriali. In questo scenario, il lavoratore è formalmente assunto da più datori di lavoro contemporaneamente, i quali esercitano in maniera concertata i poteri direttivi e disciplinari.
L’art. 30, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 276/2003, prevede che per le imprese in rete “è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso”. L’uso del termine “è ammessa” chiarisce che la codatorialità non è un effetto automatico del contratto di rete, ma una facoltà che deve essere esplicitamente prevista e regolamentata dalle parti nell’ambito della loro autonomia negoziale [Tribunale Di Torino, Sentenza n.2511 del 21 Maggio 2025][Corte di Appello di Torino, Sentenza n.66 del 3 aprile 2024]. La Corte di Appello di Torino ha sottolineato che “La codatorialità non è quindi frutto di un automatismo bensì è rimessa alla volontà delle parti contraenti che possono pattuirla nel seno del contratto di rete” [Corte di Appello di Torino, Sentenza n.66 del 3 aprile 2024].
Per l’attivazione di questo regime sono necessari alcuni adempimenti formali:
- Il lavoratore deve essere formalmente assunto da una delle imprese partecipanti, che provvederà agli adempimenti di legge (comunicazione obbligatoria di assunzione, consegna della lettera di assunzione, registrazione sul Libro Unico del Lavoro) [Corte di Appello di Torino, Sentenza n.205 del 30 maggio 2024].
- Il contratto di rete deve essere iscritto nel registro delle imprese [Corte di Appello di Torino, Sentenza n.205 del 30 maggio 2024].
- Il lavoratore ha diritto al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro che effettua l’assunzione formale [Corte di Appello di Torino, Sentenza n.205 del 30 maggio 2024][Tribunale Ordinario Cuneo, sez. 1, sentenza n. 52/2023].
Un aspetto fondamentale della codatorialità è la responsabilità solidale. Tutte le imprese co-datrici sono solidalmente responsabili per l’adempimento degli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi derivanti dal rapporto di lavoro [Corte di Appello di Torino, Sentenza n.205 del 30 maggio 2024][Tribunale Ordinario Cuneo, sez. 1, sentenza n. 52/2023][Tribunale Ordinario Napoli, sez. L1, sentenza n. 624/2023]. Ciò significa che il lavoratore potrà richiedere l’adempimento per l’intero a ciascuno dei co-datori, ferma restando la possibilità per questi ultimi di regolare i rapporti interni tramite accordi specifici [Tribunale Ordinario Napoli, sez. L1, sentenza n. 624/2023].
1.3 Distinzione tra gli Istituti
La differenza sostanziale tra i due modelli risiede nella titolarità del rapporto di lavoro e nella struttura della relazione:
- Nel distacco, il rapporto di lavoro rimane bilaterale, intercorrendo tra il lavoratore e il datore di lavoro originario (distaccante), con un utilizzo temporaneo della prestazione da parte del distaccatario.
- Nella codatorialità, il rapporto di lavoro assume una struttura plurilaterale, con una parte datoriale soggettivamente complessa costituita da tutte le imprese della rete che hanno aderito a tale modello.
La scelta tra distacco e codatorialità dipende dagli obiettivi e dalle esigenze operative delle imprese retiste, che possono decidere liberamente quale strumento adottare, o persino prevederli entrambi come opzioni attivabili a seconda delle circostanze.
2. Il Contratto di Rete e la Partecipazione agli Appalti Pubblici
Il contratto di rete costituisce anche un efficace strumento per consentire alle imprese, in particolare a quelle di piccole e medie dimensioni, di partecipare in forma aggregata alle procedure di affidamento di contratti pubblici. La normativa in materia di appalti pubblici riconosce esplicitamente le aggregazioni di imprese aderenti a un contratto di rete come operatori economici ammessi a presentare offerta.
L’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 (il “vecchio” Codice dei Contratti Pubblici) includeva tra i soggetti ammessi alle gare:
“e bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5”
Questa previsione ha permesso alle reti di imprese di qualificarsi come un unico soggetto concorrente, sommando i requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica dei singoli partecipanti per raggiungere le soglie richieste dalla stazione appaltante.
Anche nel quadro del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), le reti di imprese mantengono la loro rilevanza come forma di aggregazione. La partecipazione congiunta determina, di norma, la responsabilità solidale di tutte le imprese raggruppate nei confronti della stazione appaltante, nonché dei subappaltatori e dei fornitori [Sez. Prima Civile, Sentenza n. 12131 del 08/05/2025]. Questo significa che la stazione appaltante può rivolgersi a una qualsiasi delle imprese della rete per l’adempimento delle obbligazioni contrattuali.
La rete può partecipare alla gara configurandosi come un operatore economico plurimo, dove le imprese possono eseguire le prestazioni in modo congiunto o ripartendole tra loro in base alle rispettive specializzazioni, secondo quanto previsto dal programma di rete. Spesso, una delle imprese assume il ruolo di mandataria, agendo come interlocutore principale della stazione appaltante, in modo analogo a quanto avviene nei raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) [Sez. Prima Civile, Sentenza n. 12131 del 08/05/2025].
In conclusione, il contratto di rete si conferma come un istituto polifunzionale, capace di offrire soluzioni innovative non solo per la gestione flessibile della forza lavoro, ma anche per il potenziamento della capacità competitiva delle imprese sul mercato, inclusa la strategica arena degli appalti pubblici.
La Rete Contratto
La “rete contratto” rappresenta la forma base e originaria dell’aggregazione. In questa configurazione, la rete è unicamente un accordo contrattuale che disciplina la collaborazione tra le imprese partecipanti. Essa non dà vita a un nuovo soggetto di diritto, distinto dalle imprese che la compongono. Le caratteristiche principali sono:
- Natura Puramente Contrattuale: La rete si esaurisce nel contratto stipulato tra gli imprenditori, che si obbligano a collaborare sulla base di un programma comune, a scambiarsi informazioni o prestazioni, o a esercitare in comune determinate attività .
- Assenza di Soggettività Giuridica: La rete non costituisce un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici. I diritti e gli obblighi derivanti dalle attività svolte in esecuzione del programma di rete restano imputati direttamente alle singole imprese partecipanti, secondo le regole stabilite nel contratto.
- Patrimonio: Non è obbligatoria la costituzione di un fondo patrimoniale comune. Le risorse per l’attuazione del programma di rete sono gestite secondo le modalità previste dal contratto, ma non confluiscono in un patrimonio separato e autonomo della rete.
In sostanza, la “rete contratto” è uno strumento di cooperazione inter-imprenditoriale che non altera la soggettività e l’autonomia giuridica e patrimoniale dei singoli partecipanti.
La Rete Soggetto
La “rete soggetto” rappresenta una configurazione più evoluta, che si realizza quando la rete acquisisce una propria e distinta soggettività giuridica . Questa evoluzione non è automatica, ma dipende dalla volontà delle parti e dal rispetto di specifici requisiti previsti dalla legge.
Le condizioni per l’acquisizione della soggettività giuridica sono delineate dalla normativa e richiamate dalla giurisprudenza. Come indicato dal Tribunale di Roma, la legge prevede che:
“…solo eventualmente e a certe condizioni definite dal comma 4 quater il fondo e/o l’organo comune acquisissero (distinta) soggettività giuridica.”
Gli elementi costitutivi per la nascita della “rete soggetto” sono:
- Istituzione di un Fondo Patrimoniale Comune: Le imprese partecipanti devono prevedere la costituzione di un fondo patrimoniale destinato all’esecuzione del programma di rete. Questo fondo costituisce il patrimonio autonomo della rete, separato da quello delle singole imprese.
- Nomina di un Organo Comune: È necessaria la nomina di un organo comune con il potere di agire in rappresentanza della rete all’esterno, gestendo il programma e il fondo comune . La giurisprudenza ha identificato la presenza di un organo comune come una caratteristica della “forma più evoluta” del contratto di rete .
- Iscrizione nel Registro delle Imprese: Per ottenere la soggettività giuridica, il contratto di rete, dotato dei suddetti requisiti (fondo e organo comune), deve essere iscritto nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese presso cui ha sede la rete.
Con il perfezionamento di questi adempimenti, la rete diventa un nuovo soggetto di diritto, capace di essere titolare di diritti e obblighi, di stipulare contratti, di possedere beni e di rispondere delle proprie obbligazioni con il fondo patrimoniale comune.
