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NPL - Processo esecutivo

L’ inammissibilità dell’atto di intervento nell’esecuzione per difetto di titolo esecutivo

L’individuazione del momento processuale entro cui i creditori concorrenti possono eccepire l’inammissibilità dell’intervento di un altro creditore per difetto di titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 499 c.p.c., richiede l’analisi della natura di tale contestazione e del momento in cui sorge l’interesse concreto a farla valere. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale doglianza si qualifica, di regola, come una controversia in sede di distribuzione.

La qualificazione della contestazione come controversia distributiva

La questione posta da un creditore concorrente circa la ritualità di un intervento effettuato da un altro creditore, in assenza di un titolo esecutivo o dei presupposti surrogatori previsti dall’art. 499 c.p.c., non attiene, di norma, a una questione la cui risoluzione sia indispensabile per il mero prosieguo del processo esecutivo. Piuttosto, essa incide direttamente sulla ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati.

Per questa ragione, la Corte di Cassazione ha qualificato tale contestazione come una “controversia distributiva” [Cass. Civ., Sez. 3, N. 15996 del 18-05-2022]. L’interesse del creditore concorrente a dolersi dell’intervento altrui diviene concreto e attuale nel momento in cui la partecipazione di un creditore non legittimato potrebbe ridurre la quota di soddisfacimento spettante agli altri.

Il termine ultimo per la contestazione

Sulla base di questa qualificazione, la giurisprudenza ha individuato il termine ultimo per sollevare la contestazione.

In particolare, la Suprema Corte ha affermato:

«La contestazione della ritualità dell’intervento per credito carente di qualsiasi titolo e per mancanza anche dei presupposti surrogatori dell’art. 499 cod. proc. civ. integra invece – a meno che non sia insorta prima della distribuzione specifica controversia, la cui soluzione sia indispensabile per lo sviluppo o il prosieguo del processo – una controversia distributiva. Così, tale contestazione può essere proposta dal creditore titolato a seconda delle peculiarità del processo esecutivo cui afferisce, finché il giudice dell’esecuzione non abbia considerato, ai fini della distribuzione della somma ricavata, anche l’intervento non titolato od equiparato.»

Di conseguenza, il termine preclusivo per il creditore concorrente per sollevare l’eccezione di inammissibilità dell’intervento altrui per difetto di titolo è rappresentato dal momento in cui il giudice dell’esecuzione prende in considerazione tale intervento ai fini della predisposizione del piano di riparto. Una volta che l’intervento è stato positivamente valutato e inserito nel progetto di distribuzione, la possibilità di contestarne la ritualità per tale motivo viene meno.

Il ruolo dell’udienza di verifica dei crediti

L’articolo 499 c.p.c. prevede un meccanismo specifico per la gestione degli interventi dei creditori privi di titolo esecutivo. Con l’ordinanza che dispone la vendita o l’assegnazione, il giudice dell’esecuzione fissa d’ufficio un’apposita udienza per la comparizione del debitore e dei creditori intervenuti senza titolo. In tale udienza, il debitore è chiamato a dichiarare quali crediti intende riconoscere. Questa udienza rappresenta uno snodo procedurale fondamentale in cui la questione della fondatezza e ammissibilità dei crediti non titolati viene affrontata. Sebbene il debitore sia il soggetto primariamente interpellato, i creditori concorrenti sono legittimati a partecipare e a far valere le proprie ragioni, poiché l’ammissione di ulteriori crediti incide direttamente sulla loro potenziale soddisfazione. La mancata o irrituale celebrazione di tale udienza di verifica può essere oggetto di doglianza da parte dei creditori concorrenti.

Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza, se la contestazione non viene sollevata in questa fase o in un momento anteriore, essa rimane proponibile fino alla fase della distribuzione, che costituisce il limite temporale ultimo.

Eccezione: controversia indispensabile per il prosieguo del processo

La regola generale che colloca la contestazione nella fase distributiva subisce un’eccezione. Come specificato dalla stessa Corte di Cassazione, se la questione relativa alla ritualità dell’intervento dà origine a una “specifica controversia, la cui soluzione sia indispensabile per lo sviluppo o il prosieguo del processo”, essa deve essere affrontata e risolta prima della distribuzione. Si tratta di casi in cui la validità dell’intervento assume un rilievo tale da paralizzare l’ulteriore corso della procedura esecutiva, rendendo necessaria una decisione anticipata.

In sintesi, la contestazione da parte di un creditore concorrente sull’ammissibilità di un intervento per difetto di titolo esecutivo si configura come una controversia distributiva. Il termine ultimo per sollevarla è il momento in cui il giudice dell’esecuzione considera l’intervento ai fini della distribuzione della somma ricavata, salvo che la risoluzione della questione non sia pregiudiziale per la prosecuzione stessa del processo esecutivo.

Il passaggio indefettibile costituito dall’udienza di verifica

Il sub-procedimento di verifica dei crediti, disciplinato dall’art. 499 c.p.c., costituisce un passaggio obbligato e indefettibile per consentire al creditore intervenuto senza titolo esecutivo di partecipare alla distribuzione del ricavato. La Corte di Cassazione ha chiarito che tale udienza rappresenta un “requisito per l’accesso dei predetti creditori alla distribuzione del ricavato” e presidia un interesse pubblico processuale alla regolarità e celerità della ripartizione.

L’onere della fissazione dell’udienza

La legge pone in capo al giudice dell’esecuzione il dovere di fissare d’ufficio tale udienza con la stessa ordinanza con cui dispone la vendita o l’assegnazione [Cass. Civ., Sez. 3, N. 15996 del 18-05-2022] [Tribunale di Lanciano, Sentenza n.502 del 27 dicembre 2023][Tribunale Di Napoli, Sentenza n.8203 del 26 Settembre 2024]. L’articolo 499, comma 5, c.p.c. stabilisce infatti che:

“Con l’ordinanza con cui e’ disposta la vendita o l’assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569 il giudice fissa, altresi’, udienza di comparizione davanti a se’ del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti”

Tuttavia, qualora il giudice ometta di provvedere d’ufficio, sorge un onere specifico in capo al creditore intervenuto senza titolo. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in caso di inerzia del giudice, è il creditore interessato a dover agire per non perdere il proprio diritto.

L’udienza per la comparizione del debitore e dei creditori intervenuti senza titolo, prevista dall’articolo 499, commi 5 e 6, del codice di procedura civile, non può essere fissata in fase distributiva se non è stata né disposta d’ufficio dal giudice con l’ordinanza di vendita, né tempestivamente richiesta dal creditore interessato durante la fase di liquidazione.

Se il giudice dell’esecuzione omette di fissare l’udienza prevista dall’art. 499, commi 5 e 6, cod. proc. civ., è onere del creditore interessato avanzare tempestivamente istanza per la sua fissazione, affinché l’udienza si svolga durante la fase liquidativa del processo esecutivo [Cass. Civ., Sez. 3, N. 15996 del 18-05-2022].

La fase liquidativa è il momento processuale corretto entro cui l’udienza deve essere richiesta e celebrata. La conseguenza del mancato rispetto di tale onere è perentoria. La stessa sentenza prosegue infatti chiarendo che una volta iniziata la fase distributiva, non possono essere accolte né la richiesta volta alla fissazione dell’udienza di verifica dei crediti, né quella volta alla rimessione in termini del creditore rimasto inerte.

L’inizio della fase distributiva segna quindi il limite temporale invalicabile oltre il quale non è più possibile sanare la mancata celebrazione dell’udienza di verifica. La richiesta di fissare tale udienza al momento dell’approvazione del progetto di distribuzione è, pertanto, tardiva e destinata a essere respinta.

La ratio di questa preclusione risiede nell’esigenza di garantire la celerità e la regolarità della fase finale del processo esecutivo. Ammettere la fissazione dell’udienza di verifica durante la fase di distribuzione comporterebbe un’irragionevole regressione del procedimento, ritardando la soddisfazione di tutti i creditori concorrenti e contravvenendo ai principi di efficienza e ragionevole durata del processo.

In conclusione, il creditore intervenuto senza titolo che non si sia attivato tempestivamente durante la fase liquidativa per ottenere la fissazione dell’udienza di verifica omessa dal giudice, rimane definitivamente escluso dalla possibilità di partecipare alla distribuzione della somma ricavata, non potendo tale incombente essere recuperato una volta che il processo sia entrato nella sua fase distributiva.

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