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Decreto 231/2001 - Organismo di vigilanza - Anticorruzione

La procura abdicativa nella gestione dell’impresa

La configurazione di una “procura abdicativa”, ovvero un atto con cui l’organo amministrativo trasferisce di fatto la gestione dell’impresa a un soggetto terzo, si verifica quando la delega conferita, per le sue caratteristiche, svuota di contenuto i poteri e i doveri gestori che la legge riserva in via esclusiva agli amministratori.

Il fondamento del divieto di procure abdicative risiede nel principio di esclusività delle competenze gestorie degli amministratori, un cardine del diritto societario. La gestione dell’impresa sociale spetta “esclusivamente” agli amministratori [Cass. Civ., Sez. 2, N. 24068 del 03-08-2022]. Il principio, oggi esplicitato per le società per azioni e, in quanto compatibile, per le società a responsabilità limitata, era già vigente prima della riforma del diritto societario del 2003.

Gli amministratori non possono spogliarsi dei loro poteri, ai quali corrispondono specifici doveri e responsabilità verso la società, come previsto dall’art. 2392 c.c.; l’ordinamento societario è predefinito e non ammette deroghe che consentano di aggirare le norme su nomina, durata, revoca e responsabilità dell’organo amministrativo attraverso la delega gestoria a terzi estranei alla compagine amministrativa.

La distinzione tra delega lecita e procura abdicativa

È fondamentale distinguere tra una delega lecita di singoli atti e una procura illecita che trasferisce l’intera funzione gestoria.

Delega interna (lecita): l’art. 2381 c.c. disciplina la delega di attribuzioni da parte del Consiglio di Amministrazione. Tale delega è consentita solo a un comitato esecutivo o a uno o più amministratori delegati, scelti quindi tra i componenti dello stesso consiglio. Questa delega interna è soggetta a limiti precisi:

-Deve essere permessa dallo statuto o dall’assemblea.

-Il CdA ne determina contenuto, limiti e modalità di esercizio, potendo sempre impartire direttive e avocare a sé le operazioni.

-Esistono materie non delegabili per legge (es. redazione del bilancio, fusioni, aumenti di capitale).

-Gli organi delegati hanno l’obbligo di riferire periodicamente al CdA e al Collegio sindacale.

Delega esterna a terzi (lecita): l’amministratore può conferire a un terzo una procura per il compimento di uno o più atti specifici o per lo svolgimento di una determinata attività. Anche una procura per una funzione operativa rilevante, come quella di responsabile di un servizio, può essere legittima se giustificata dalla complessità e dalle dimensioni dell’organizzazione aziendale. [Tribunale di Pavia, Sentenza n.128 del 17 gennaio 2024].

Procura abdicativa (illecita): si eccedono i limiti della delega lecita e si configura una procura abdicativa, o “procura generale ad negotia”, quando questa, di fatto, si traduce in un’esternalizzazione della funzione gestoria. La giurisprudenza ha individuato specifici criteri per identificare questa fattispecie. Una procura a un terzo assume carattere abdicativo e diviene illegittima quando, per le sue caratteristiche, fa assumere al delegato la gestione dell’impresa o il potere di compiere le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.

La Corte di Cassazione ha chiarito che ciò avviene in presenza di poteri connotati da:

  • Vastità dell’oggetto: la procura non è limitata a singoli atti, ma conferisce poteri gestori ampi, fino a ricomprendere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione [Tribunale di Caltagirone, Sentenza n.771 del 29 dicembre 2023].
  • Rilevanza economica: I poteri delegati hanno un’entità economica significativa per la vita della società
  • Durata: Il mandato ha una durata estesa o indeterminata, non legata al compimento di un’operazione specifica.
  • Assenza di limiti e controlli: La procura è priva di “precise prescrizioni preventive” e di “procedure di verifiche in costanza di mandato” [Cass. Civ., Sez. 2, N. 24068 del 03-08-2022]. Manca, in sostanza, quel sistema di bilanciamenti, direttive e controlli che caratterizza la delega interna lecita.

Una procura che delega la “totalità dei poteri” di un amministratore è stata ritenuta illegittima e annullabile, in quanto crea una netta e inammissibile separazione tra la titolarità del potere di gestione e il suo concreto esercizio [Tribunale di Caltagirone, Sentenza n.771 del 29 dicembre 2023].

Nelle società di persone, il divieto è ancora più stringente. La giurisprudenza prevalente ritiene che sussista un “inscindibile nesso” tra il potere di amministrazione e la responsabilità illimitata del socio, rendendo impossibile attribuire la gestione a un terzo non socio.

In conclusione, la procura abdicativa si configura ogni qualvolta l’amministratore, tramite una delega a un terzo, si spoglia della sostanza dei propri poteri gestori, trasferendo la direzione dell’attività sociale all’esterno dell’organo a ciò deputato dalla legge e dallo statuto, e aggirando così le norme imperative in materia di governo societario e di responsabilità.

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