Il rapporto tra ordinamento interno e Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
La questione degli effetti delle sentenze emesse dalla Corte di Strasburgo nell’ordinamento giuridico italiano, e in particolare nel processo civile, si colloca al crocevia tra diritto interno, diritto internazionale e diritto dell’Unione Europea. Per lungo tempo, l’ordinamento italiano è stato privo di un rimedio specifico per dare esecuzione a una sentenza della Corte EDU che accertasse la non conformità di una decisione giurisdizionale passata in giudicato alla Convenzione.
L’approccio generale si è fondato su un’efficacia prevalentemente “indiretta”, mediata dall’interpretazione dei giudici nazionali e dal controllo di costituzionalità della Corte Costituzionale. Tuttavia, una recente e fondamentale riforma legislativa ha introdotto uno strumento processuale specifico, sebbene di applicazione circoscritta, per consentire la revisione di decisioni civili definitive.
Il principio generale: la CEDU come “norma interposta” e l’obbligo di “interpretazione conforme”
Il cardine del sistema di interazione tra diritto interno e Convenzione EDU è stato definito dalle celebri “sentenze gemelle” della Corte Costituzionale n. 348 e 349 del 2007 [Corte Cost., sentenza n. 348 del 31 ottobre 2007][Corte Cost., sentenza n. 349 del 31 ottobre 2007]. Questo approccio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza successiva, stabilisce i seguenti principi fondamentali:
-Distinzione dal Diritto dell’Unione Europea: a differenza del diritto dell’UE, che in base all’art. 11 della Costituzione può avere efficacia diretta e imporre al giudice nazionale la disapplicazione della norma interna contrastante, le norme della CEDU non godono dello stesso primato [Corte d’Appello Catania, sez. 1, sentenza n. 2735/2019][Tribunale Ordinario Roma, sez. 2, sentenza n. 18486/2016].
-Le “Norme Interposte”: le norme della CEDU entrano nell’ordinamento italiano attraverso l’art. 117, primo comma, della Costituzione, che impone al legislatore il rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali [Corte Cost., sentenza n. 348 del 31 ottobre 2007][Corte Cost., sentenza n. 349 del 31 ottobre 2007]. Le norme della Convenzione, così come interpretate dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Strasburgo, fungono da “norme interposte”. Esse non hanno il rango di norme costituzionali, ma si pongono a un livello sub-costituzionale e sovra-legislativo, agendo come parametro per valutare la legittimità costituzionale delle leggi ordinarie [Cass. Civ., Sez. 1, N. 6330 del 02-03-2023][Corte d’Appello Catania, sez. 1, sentenza n. 2735/2019][Corte Cost., sentenza n. 348 del 31 ottobre 2007].
-Obblighi del Giudice comune: di fronte a un potenziale contrasto tra una norma interna e una norma della CEDU, il giudice civile ha un duplice dovere [Cass. Civ., Sez. 1, N. 6330 del 02-03-2023][Corte d’Appello Catania, sez. 1, sentenza n. 2735/2019][Tribunale Ordinario Roma, sez. 2, sentenza n. 18486/2016]:
1. Tentare un’interpretazione conforme: in primo luogo, il giudice deve esperire ogni possibilità per interpretare la norma nazionale in modo che sia compatibile con la disposizione della CEDU.
2. Sollevare la questione di legittimità costituzionale: qualora tale interpretazione non sia possibile, il giudice non può disapplicare la norma interna, ma ha l’obbligo di sollevare una questione di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. [Cass. Civ., Sez. 1, N. 6330 del 02-03-2023][Corte d’Appello Catania, sez. 1, sentenza n. 2735/2019][Corte Cost., sentenza n. 317 del 9 dicembre 2009].
Questo assetto non è stato modificato dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che pur richiamando la CEDU, non ne ha determinato la “comunitarizzazione” ai fini di una sua applicazione diretta negli ordinamenti degli Stati membri [Cass. Civ., Sez. 1, N. 6330 del 02-03-2023][Corte d’Appello Catania, sez. 1, sentenza n. 2735/2019].
Il ruolo della Corte Costituzionale: bilanciamento e controllo di compatibilità
Quando investita di una questione di legittimità per contrasto con la CEDU, la Corte Costituzionale non si limita a un mero recepimento della giurisprudenza di Strasburgo. Il suo scrutinio si articola in due fasi:
1. Verifica del contrasto: la corte accerta se la norma nazionale sia effettivamente in conflitto con la norma della Convenzione, come interpretata dalla Corte EDU.
2. Bilanciamento con la Costituzione: la Corte si riserva un margine di valutazione per verificare che la norma della CEDU, come interpretata, non si ponga a sua volta in conflitto con altri principi e diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione italiana. La tutela offerta dalla Convenzione non può eccedere o confliggere con quella garantita dalla Costituzione [Corte Cost., sentenza n. 348 del 31 ottobre 2007][Corte Cost., sentenza n. 264 del 5 dicembre 2012].
In questo senso, la Corte Costituzionale ha affermato che, a differenza della Corte EDU che opera una valutazione settoriale, essa è tenuta a un bilanciamento sistemico e non isolato dei valori coinvolti [Corte Cost., sentenza n. 264 del 5 dicembre 2012].
Questo meccanismo ha portato in diverse occasioni alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di norme processuali e sostanziali (si veda, ad esempio, la sentenza n. 317/2009 in materia processuale penale [Corte Cost., sentenza n. 317 del 9 dicembre 2009] o la n. 349/2007 in materia di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva [Corte Cost., sentenza n. 349 del 31 ottobre 2007]).
L’esecuzione delle sentenze e il nuovo rimedio della revocazione (Art. 391-quater c.p.c.)
L’Italia, in quanto Stato parte della Convenzione, ha l’obbligo di conformarsi alle sentenze definitive della Corte EDU. Questo obbligo si traduce nel versamento dell’equa soddisfazione eventualmente liquidata e nell’adozione delle misure, generali o individuali, necessarie per porre fine alla violazione e cancellarne le conseguenze. Un esempio di applicazione diretta di un ordine della Corte EDU si rinviene in una sentenza del Tribunale di Bari, che ha respinto le domande riconvenzionali di alcune amministrazioni pubbliche proprio in adempimento di una specifica statuizione della Corte di Strasburgo [Tribunale Ordinario Bari, sez. 3, sentenza n. 4422/2014].
La lacuna più significativa nel sistema era l’impossibilità di rimuovere gli effetti di un giudicato civile nazionale ritenuto in violazione della Convenzione. A questa problematica ha risposto la “Riforma Cartabia” (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), che ha introdotto nel Codice di Procedura Civile l’articolo 391-quater, rubricato “Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo”
Questo nuovo strumento processuale consente di impugnare per revocazione le decisioni passate in giudicato il cui contenuto sia stato dichiarato dalla Corte EDU contrario alla Convenzione o a uno dei suoi Protocolli. L’ammissibilità di tale rimedio è tuttavia subordinata alla concorrenza di condizioni molto stringenti:
1. Violazione di un diritto di stato della persona: la violazione accertata dalla Corte EDU deve aver pregiudicato un “diritto di stato della persona”. Si tratta di una categoria che attiene ai diritti personalissimi e alla posizione dell’individuo nella comunità (es. status familiari, cittadinanza, nome), escludendo quindi le controversie di natura puramente patrimoniale.
2. Inidoneità dell’equa soddisfazione: l’indennizzo eventualmente accordato dalla Corte EDU ai sensi dell’art. 41 della Convenzione non deve essere idoneo a compensare le conseguenze della violazione.
3. Termine di proposizione: il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o pubblicazione della sentenza della Corte EDU.
4. Tutela dei terzi: L’accoglimento della revocazione non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi di buona fede che non hanno partecipato al giudizio svoltosi dinanzi alla Corte europea.
L’introduzione di questo articolo, richiamato anche nel nuovo testo dell’art. 362 c.p.c. crea per la prima volta un canale processuale diretto per rimuovere gli effetti di un giudicato civile in esecuzione di una pronuncia della Corte EDU, sebbene limitatamente a una specifica e circoscritta tipologia di diritti.
In sintesi, gli effetti delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel processo civile italiano si manifestano su due piani distinti e complementari:
1. Un’efficacia indiretta e generale: le sentenze della Corte EDU vincolano il giudice nazionale a un’interpretazione conforme della legge interna. In caso di contrasto insanabile, il giudice deve sollevare la questione di legittimità costituzionale, innescando un controllo da parte della Corte Costituzionale che bilancia i principi della Convenzione con quelli della Costituzione italiana [Cass. Civ., Sez. 1, N. 6330 del 02-03-2023][Corte d’Appello Catania, sez. 1, sentenza n. 2735/2019][Corte Cost., sentenza n. 348 del 31 ottobre 2007][Corte Cost., sentenza n. 349 del 31 ottobre 2007].
2. Un’efficacia diretta e specifica: a seguito della Riforma Cartabia, è ora previsto il rimedio straordinario della revocazione (art. 391-quater c.p.c.) per le decisioni passate in giudicato. Tale strumento consente di rimuovere gli effetti di una sentenza civile, ma solo al ricorrere della lesione di un diritto di stato della persona e a fronte dell’inadeguatezza del ristoro monetario offerto dalla Corte EDU.
Questo sistema duale testimonia lo sforzo dell’ordinamento italiano di integrare la tutela dei diritti fondamentali garantita a livello europeo, pur preservando i principi cardine della propria architettura costituzionale e processuale.
